Revisione della Legge sul Contratto d'Assicurazione (LCA): cosa cambia?

La legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA), che risale a oltre cento anni fa (1908), disciplina il rapporto contrattuale tra le assicurazioni e i loro clienti. La LCA, che risale a oltre cento anni fa (1908), non soddisfa più i requisiti di una normativa moderna e le necessità ad essa connesse.
Con effetto al 1. gennaio 2022 entrerà in vigore la revisione parziale della LCA, approvata dal Parlamento il 19 giugno 2020. La legge è così stata adeguata ai requisiti odierni.
Ma cosa cambia e quali miglioramenti a favore del consumatore sono stati implementati?

1. Introduzione di un diritto di revoca di 14 giorni per gli stipulanti

Si potrà recedere dal contratto entro un termine di ripensamento di 14 giorni. Per es. se dopo alcuni giorni dalla firma di un contratto assicurativo ci si ripensa e si cambia idea, si potrà recedere dal contratto. 

2. Diritto di recesso ordinario dopo tre anni per entrambe le parti contrattuali  

Gli assicurati possono rescindere anche i contratti di assicurazione di lunga durata    per la fine del terzo anno. 

3. Rinuncia alla disdetta degli assicuratori malattia                                               

Il diritto di disdetta spetta soltanto agli assicurati.  

4. Prolungamento del termine di prescrizione da due a cinque anni                      

Le pretese derivanti da un sinistro assicurato possono essere fatte valere fino a 5 anni dopo che si è verificato l'evento e non più 2 anni come finora. 

5. Compatibilità della LCA con le esigenze del commercio elettronico             

Oltre alla forma scritta (firma) ora è possibile inviare comunicazioni formali in forma elettronica. Una disdetta viene accettata anche in forma testuale (per es. via e-mail).

6. Introduzione di un diritto di credito diretto generale per tutte le assicurazioni per la responsabilità civile                                                                                          

Fino a prima dell'entrata in vigore della presente revisione della LCA l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore era possibile solo nell'ambito dell'assicurazione RC veicoli a motore, in virtù di quanto stabilito dalla Legge sulla Circolazione Stradale (LcStr). Ora, sempre che vi siano i presupposti di responsabilità e di copertura assicurativa, il danneggiato può far valere i propri diritti direttamente nei confronti dell'assicurazione dell'autore del danno, sebbene il contratto di assicurazione non sia stato stipulato con lui, bensì con la persona tenuta alla copertura.       

Per saperne di più potete consultare il sito ufficiale dell'ASA (Associrazione Svizzera d'Assicurazioni): https://www.svv.ch